Iva sulle auto: forfait al 50%

Pubblicato il 13 novembre 2006

Il decreto sull’Iva per le auto, ora convertito in legge, non trova ostacoli a Bruxelles da parte degli organi comunitari, i quali attendono la notificazione ufficiale del limite forfettario alla detraibilità del tributo. La legge di conversione del decreto 258/06, modificando in parte l’articolo 1, sancisce definitivamente, per i soggetti passivi Iva, due importanti novità:

- al comma 1, ora sono previste due modalità alternative per chiedere il rimborso dell’Iva relativa all’acquisto e all’importazione, effettuati fino alla data del 13 settembre 2006, di autoveicoli, motocicli, ciclomotori, relativi servizi e carburanti e non recuperata per effetto dell’indetraibilità oggettiva stabilita dall’articolo 19-bis, lettere c) e d), del Dpr 633/1972;

- al comma 2 c’è il divieto di recuperare l’Iva in questione mediante la procedura di detrazione.

La richiesta del rimborso deve avvenire in via telematica, entro il 15 aprile 2007, tramite presentazione di un’istanza di rimborso conforme al modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. La modalità alternativa, per chi non accetta la percentuale di detrazione che sarà stabilita e per chi non presenta l’istanza entro il 16 aprile 2007, consiste nella presentazione, senza prescrizione di un termine specifico, di un’istanza di rimborso ex articolo 21 del Dlgs 546/1992, contenente “i dati e gli elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo in base a criteri reali di inerenza”. Entrambe le modalità potranno concludersi con il rigetto totale dell’istanza.

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