La buona fede non basta, serve certezza sul rilascio del permesso di soggiorno

Pubblicato il 01 settembre 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32934 del 31/8/11, confermando la condanna di un datore di lavoro di Torino che aveva assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri credendoli regolari, ha sancito che il datore di lavoro rischia, comunque, la sanzione penale se si limita, in buona fede, a prendere visione della richiesta di permesso di soggiorno. È necessaria, invece, la certezza sull'effettivo rilascio del titolo.

In altri termini, è onere del datore di lavoro sincerarsi che la procedura di richiesta di permesso di soggiorno sia andata a buon fine. Nei vari gradi di giudizio, pur riconoscendo la buona fede dell’imprenditore, è stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico dell'illecito “per avere l'imputato colpevolmente omesso di verificare, prima dell'assunzione, l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy