La cassa integrazione è un “eccezione” e non è subordinata al Durc

Pubblicato il 14 aprile 2011 Con la nota protocollo n. 5089/2011, in risposta ad un quesito dell'Ance, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sostiene che il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria non è subordinata al rilascio del Durc.

In tal modo, sconfessando alcune prese di posizione da parte di uffici dell’Inps, il Dicastero ha voluto ribadire che la cassa integrazione non rientra tra i benefici normativi e contributivi previsti dalla legge per il riconoscimento dei quali è necessario il possesso, da parte dei datori di lavoro, anche del documento unico di regolarità contributiva.

La legge Finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 1175, stabilisce che a partire dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Di fatto, però, la Cig non è un beneficio normativo e contributivo ai sensi del comma 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006. Così, come già sostenuto nella circolare n. 5/2007, il ministero del Lavoro, per definire il campo di applicazione del Durc nelle ipotesi della fruizione di benefici, ha richiamato il rapporto fra “regola ed eccezione”, spiegando che in questo rapporto l'eccezione va a rappresentare un “beneficio”.
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