La Cassazione di nuovo sull’Irap: è insindacabile il giudizio di merito congruamente motivato

Pubblicato il 22 febbraio 2012 E’ stata confermata da parte della Cassazione – sentenza n. 2548 del 21 febbraio 2012 – la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso l’esistenza, in capo ad un professionista, del requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini della soggezione dello stesso all’imposta Irap.

La Corte di legittimità, in proposito, ha ribadito l’insindacabilità del giudizio, congruamente motivato, del giudice di merito circa i presupposti per l’applicazione della detta imposizione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Contributi a fondo perduto per partecipazione a fiere e mercati

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy