La Cassazione provvidenziale su socio e società

Pubblicato il 27 luglio 2008

L’istituto del litisconsorzio necessario è al centro della sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 14815 del 2008, in merito alla quale viene offerta l’analisi odierna: “Quando si è in presenza di un rapporto plurisoggettivo sul versante passivo, ma sostanzialmente unico, i cui presupposti devono essere ricostruiti attraverso un percorso logico-giuridico unitario, l’accertamento giudiziario non può essere che unico, nei confronti di tutti i soggetti interessati, nell’alveo di un unico inscindibile rapporto processuale”. L’Ufficio, dunque, deve emettere un unico atto sia per l’accertamento del reddito della società sia ai fini delle imposte sui redditi dei soci, ex articolo 40, comma 2, del Dpr 600/73. La giurisprudenza tributaria ha messo in risalto l’esistenza del rapporto di pregiudizialità sostanziale tra la causa della società e quella del socio, subordinando l’esito di quest’ultima all’esito della prima, senza cogliere la sostanziale unicità dell’oggetto. Le diverse esigenze processuali incontrano l’armonizzazione proprio nella riunione dei procedimenti che trova corretta collocazione processuale nell’ambito del litisconsorzio necessario. Con tale istituto si evita la parcellizzazione delle controversie tributarie: è giusto impedire giudicati contrastanti in separati giudizi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy