La Cassazione sconfessa la Ctp Milano sulla deducibilità delle sanzioni Antitrust

Pubblicato il 13 gennaio 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 600 del 12 gennaio 2011, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla Ctp Milano nella sentenza 427/03/10 del 28 ottobre 2010.

I giudici milanesi affermavano la deducibilità delle sanzioni addossate dall’Antitrust attribuendo carattere risarcitorio e non afflittivo alle medesime “in considerazione dei maggiori ricavi aziendali percepiti in violazione di una norma di legge”: la multa è finalizzata a riportare le condizioni del mercato ad una maggiore equità, sottraendo all'impresa, attraverso la sanzione, quanto ricavato dalla violazione della concorrenza.

Precedenti sentenze hanno evidenziato che le sanzioni da illeciti sono inerenti alla gestione d’impresa e non alla sfera personale dell’imprenditore, che, se ostacolato nella deducibilità del costo dell’ammenda verrebbe penalizzato doppiamente, con la sanzione e con l’indeducibilità della stessa.

La sentenza rispecchia quanto delineato da Assonime, con la circolare n. 39/2000, e dall'Associazione dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 138.

Ma i supremi giudici hanno ribaltato tale giudizio: “in considerazione della loro finalità punitiva e della loro complessiva disciplina, le sanzioni pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla l. 287/1990 (cosiddetta disciplina antitrust), irrogabili dalla Commissione UE o dall\'Autorità Garante della concorrenza, non configurano costi deducibili dal reddito d\'impresa”.

Pertanto ogni beneficio è negato.

L’assunto condivide quanto contenuto in precedenti documenti delle Entrate favorevoli all’indeducibilità. Per l’Agenzia l’irrogazione della sanzione è conseguente al comportamento illecito del contribuente e consentire la deducibilità del spesa inflitta implicherebbe lo svilimento della sua funzione repressiva e preventiva.
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