La Cassazione sulla domanda “nuova” in appello

Pubblicato il 23 febbraio 2012 La Corte di cassazione, con sentenza n. 1684 del 7 febbraio 2012, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo il quale si era opposto alla decisione di merito lamentando una violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 del Codice di procedura civile, relativo alle domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello.

Il ricorrente si doleva, in particolare, che la propria domanda d'inefficacia della cessione del credito, asseritamente tempestiva in quanto prospettata solo in via incidentale ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo e non in via principale, era stata considerata come “nuova”, e come tale inammissibile in appello, essendo stata prospettata con la comparsa conclusionale e non con l'atto di citazione.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità i quali hanno precisato come si debba parlare di domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi, tutte le volte in cui, come nella specie, “il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio”.
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