La Cassazione sulle migliorie concordate nei contratti di locazione

Pubblicato il 02 marzo 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5024 del 1° marzo 2011, si è pronunciata in una vicenda in cui le parti di un contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo avevano concordato il regime delle migliorie prevedendo espressamente che ”ogni aggiunta che non può essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il consenso del proprietario”.

In tale situazione – sottolinea la Corte - il locatore non era legittimato, a fine contratto, a richiedere la riduzione in pristino delle opere al conduttore se precedentemente aveva prestato il suo consenso a tutti i lavori di miglioria operati da quest'ultimo, firmando tutti i documenti compresa la denuncia di inizio attività. D'altro canto, il conduttore non poteva chiedere al locatore un'indennità per le migliorie apportate, indennità che, per contro, gli sarebbe spettata solo dopo l'eventuale demolizione delle modifiche.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy