La Cassazione sull'effetto preclusivo del giudicato penale nel giudizio civile

Pubblicato il 14 novembre 2013 Nel testo dell'ordinanza n. 25538 depositata il 13 novembre 2013, la Corte di cassazione ha ricordato come l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno sia regolata dall'articolo 652 del Codice di procedura penale; in particolare, in virtù degli articoli 652 e 654 del citato codice, il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile “solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato”; e ciò, non anche quando l'assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato, quando l'assoluzione, ossia, sia stata pronunciata a norma dell'articolo 530 Codice procedura penale, comma 2.

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione – continuano i giudici della Sesta sezione civile - pronunciata perché il fatto non costituisce reato, non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'articolo 652, nel giudizio civile di danno; con riferimento a quest'ultimo, infatti, spetta al giudice di merito “il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale”.

Sulla base di questi assunti la Suprema corte ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva rigettato un'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno attraverso l'applicazione dell'articolo 2947, terzo comma del Codice civile ed aderendo all'orientamento di giurisprudenza secondo cui, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l'applicazione della seconda parte del terzo comma dell'articolo 2947 citato esige che debba trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna o di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione.
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