La Cassazione sull'impugnazione del lodo sportivo

Pubblicato il 20 agosto 2013 Al riconoscimento della natura irrituale delle procedure arbitrali volte alla soluzione di eventuali controversie in materia di lavoro privato – sia che siano previste dalla legge sia che siano previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalle clausole compromissorie inserite nello statuto o regolamento federale, nel caso particolare dei professionisti tesserati delle Federazioni sportive – nonché di quelle in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., consegue l'applicabilità, come unico regime di impugnazione, di quello previsto dall'articolo 412-quater del Codice di procedura civile.

Ne consegue che, ai sensi di questa disposizione, il lodo è impugnabile innanzi al Tribunale in funzione del giudice del lavoro e che, avverso la sentenza pronunciata in primo ed unico grado dal tribunale, l'unico mezzo di impugnazione proponibile è il ricorso per cassazione, diversamente da quel che accade per l'arbitrato rituale, per il quale la impugnazione per nullità del lodo si propone alla Corte d'appello.

E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19182 depositata il 19 agosto 2013 e concernente l'impugnazione di un lodo irrituale pronunciato con riferimento al caso di un calciatore della Lazio, Pandev.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy