La Cassazione sull'utilizzo esclusivo della cosa comune

Pubblicato il 28 settembre 2011 Il singolo condomino può servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto quando ricorra la duplice condizione “che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi”.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 19205 depositata il 19 settembre 2011 relativamente ad una vicenda che vedeva contrapposti due condomini che avevano costruito, nel vano scale, un ripostiglio per collocarvi una caldaia e gli altri proprietari dell'immobile che si erano opposti alla modifica.

Secondo la Corte di cassazione, la sentenza impugnata aveva sì valutato la condizione concernente la “parità” dell’uso, ossia la potenziale fruizione del vano scala da parte degli altri partecipanti al condominio “per le loro esigenze”, date “le modeste dimensioni del manufatto installato”; la stessa, tuttavia, non si era preoccupata di accertare “se l’allocazione (non di una sola, ma) di tante caldaie quanti i condomini sia non solo e non tanto materialmente possibile, ma anche compatibile con l’originaria destinazione del vano scala comune, che nasce per la diversa finalità di dare accesso alle proprietà individuali”. Per questo motivo la questione è stata rinviata ad un nuovo esame di merito.
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