La cessione d’azienda raddoppia il prelievo

Pubblicato il 12 maggio 2009 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10180 depositata in cancelleria il 4 maggio scorso, ha affermato un principio nuovo nel nostro ordinamento, in quanto nessuno mai prima, analizzando l’argomento della registrazione dei contratti di cessione d’azienda, si era posto il problema di tassare il subentro dell’acquirente nei contratti stipulati dal venditore in quanto, in base all’articolo 2558 del C.C. si afferma che se non pattuito diversamente, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa. E’ prassi consolidata, infatti, che il contratto di cessione d’azienda porti con sé la “cessione” dei contratti stipulati dall’imprenditore cedente. Tutto ciò perché l’azienda è considerata come un complesso di asset nel quale i contratti stipulati per il suo funzionamento vengono automaticamente considerati parte integrante dell’azienda stessa e subentrano direttamente nel contratto di azienda da parte di chi acquista. Lo stesso Codice civile, inoltre, riconosce che per un’efficace cessione occorre il consenso del contraente ceduto, disponendo che questi, di regola, deve subire la cessione del contratto che deriva dalla cessione dell’azienda. La Corte di Cassazione ammette che il fatto che l’acquirente subentri nei contratti aziendali sia più che altro un’opportunità e non necessariamente una derivazione. Di conseguenza, se nel contratto di cessione d’azienda, i contraenti scelgono di optare per il subentro dell’acquirente nei contratti aziendali, allora l’atto di cessione ha una duplice rilevanza fiscale: la cessione dell’azienda e la cessione dei contratti aziendali. Perciò, la registrazione del contratto di cessione d’azienda comporta anche la tassazione dei contratti di locazione immobiliare stipulati dal venditore nell’ambito dell’attività imprenditoriale che vengono trasferiti all’acquirente.
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