La competenza sulle cartelle di pagamento di Stati esteri ai giudici tributari

Pubblicato il 09 novembre 2010 Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 22622 depositata l’8 novembre 2010, hanno stabilito che le controversie relative al mancato pagamento di imposte dovute da un contribuente italiano ad uno Stato estero sono di competenza delle Commissioni tributarie e non del Tribunale. Il caso muove dal ricorso di un contribuente che sollevava la violazione delle norme di diritto internazionale privato in tema di delibazione - la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Paese – dal momento che era dovuto l’accertamento della Corte d’appello, richiesto quando deve essere attivata l’esecuzione forzata. Ma, tali norme - chiariscono gli ermellini - si riferiscono a provvedimenti e sentenze di volontaria giurisdizione ed è comunque fatta salva la convenzione Italia-Germania, nel caso di specie, sulla cooperazione amministrativa e giudiziaria sui tributi.

Con sentenza 22636 dell’8 novembre 2010, la Corte di cassazione statuisce che l’esibizione di una perizia fatta nell’ambito di un procedimento penale tributario non può costituire prova in un contenzioso fiscale. La motivazione è insita nella diversa finalità del giudizio penale rispetto al tributario e della eterogeneità del regime delle prove nei due procedimenti.
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