La conciliazione in edilizia richiede la presenza della Cassa Edile

Pubblicato il 30 marzo 2012

Il lavoratore edile Tizio presenta un esposto alla DTL con il quale rivendica il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL avvia un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004 tra datore di lavoro e lavoratore senza convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione viene raggiunto un accordo sulle predette quote che viene puntualmente eseguito dal datore di lavoro mediante la corresponsione diretta delle somme conciliate al lavoratore. Ciò nonostante la Cassa Edile rivendica a ragione il versamento integrale delle quote accantonabili da parte del datore di lavoro. Tale pretesa trova fondamento nella regola per cui l’accordo conciliativo non produce effetti nei confronti del terzo escluso, e cioè della Cassa stessa.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Caldo eccessivo: come accedere alla cassa integrazione

10/07/2025

Lavoro e alte temperature: come attivare la CIGO

10/07/2025

Legge di delegazione europea 2024 in vigore

10/07/2025

Legge delegazione europea 2024 in vigore: novità per i datori di lavoro

10/07/2025

Prestazione Universale Inps: novità in arrivo per la presentazione delle domande

09/07/2025

Malati oncologici, ok del Senato: congedo biennale, permessi e smart working

09/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy