Il lavoratore edile Tizio presenta un esposto alla DTL con il quale rivendica il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL avvia un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004 tra datore di lavoro e lavoratore senza convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione viene raggiunto un accordo sulle predette quote che viene puntualmente eseguito dal datore di lavoro mediante la corresponsione diretta delle somme conciliate al lavoratore. Ciò nonostante la Cassa Edile rivendica a ragione il versamento integrale delle quote accantonabili da parte del datore di lavoro. Tale pretesa trova fondamento nella regola per cui l’accordo conciliativo non produce effetti nei confronti del terzo escluso, e cioè della Cassa stessa.
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