La conciliazione obbligatoria diventa realtà

Pubblicato il 21 marzo 2011 A partire dal 21 marzo 2011, la mediazione obbligatoria per le cause civili e commerciali è divenuta realtà. E' entrata infatti in vigore la tanto discussa normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 28/2010, ai sensi della quale chi vuole intentare una causa civile o commerciale deve preliminarmente attivare un tentativo di mediazione dinanzi agli appositi organismi di conciliazione, a pena di inammissibilità della domanda stessa.

In particolare, la mediazione è condizione di procedibilità per le liti concernenti le seguenti materie: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o da stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; contratti bancari; contratti finanziari.

Per le controversie relative alle materie del condominio e del risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione scatterà a partire dal 21 marzo 2012.

Le operazioni di conciliazione - per le quali non è necessaria l'assistenza dei legali - possono essere attivate attraverso la presentazione dell'apposita domanda all'organismo di conciliazione prescelto. Per tale incombente può essere consultato l'elenco presente all'interno del sito del ministero della Giustizia.

Ai fini dell'avvio del procedimento occorre versare un anticipo di 40 euro e, poi, attendere la convocazione. All'organismo di mediazione spetta la designazione del mediatore e l'individuazione dell'importo della lite secondo le tariffe che, in caso di organismi pubblici, vanno da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle di importi superiori a 5 milioni di euro. In ogni caso, se la conciliazione è obbligatoria, dette tariffe vanno ridotte di un terzo.

Dalla presentazione della domanda, il responsabile dell'organismo deve fissare in calendario il primo incontro entro quindici giorni. Una volta che le parti si sono presentate, il mediatore deve procedere ad un confronto per cercare una soluzione condivisa. Lo stesso può anche formulare una proposta qualora ciò venga gli espressamente richiesto. L'accordo può essere o meno raggiunto ma in ogni caso il tentativo si dà per esperito. Qualora il convenuto non si presenti, la procedura si chiude con il verbale di mancato accordo.
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