La Consulta sull’anatocismo: no al “salva banche” sui tempi di prescrizione

Pubblicato il 06 aprile 2012 Con sentenza n. 78 del 5 aprile 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del Decreto-legge “milleproroghe” del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui questo provvedimento aveva introdotto una norma di interpretazione autentica del Codice civile relativamente alla prescrizione delle azioni legali relative operazioni in conto corrente, facendo decorrere i relativi termini decennali dal momento dell'annotazione della operazione sul conto, la data cioè in cui sul conto era stato effettuato il versamento a copertura dell'addebito dell'anatocismo, e non - come per contro stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione - quello di chiusura del conto medesimo.

Con la decisione viene quindi bocciata la norma cosiddetta “salva-banche” relativa ai tempi di prescrizione per presentare ricorso contro l'anatocismo, il calcolo degli interessi sugli interessi a svantaggio del correntista creditore.

La Consulta si è pronunciata a fronte di una pluralità di questioni di legittimità sollevate, in merito, da molti tribunali che avevano rilevato la violazione del parametro costituzionale di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto non era dato ravvisare quali sarebbero stati i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo del decorso del termine.
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