La continuità del rapporto di co.co.co. non è indice di subordinazione

Pubblicato il 29 ottobre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22690 del 24 ottobre 2014, ha dichiarato che non costituisce parametro valido per determinare la natura subordinata del rapporto, la continuità per un certo periodo di tempo anche lungo (nel caso di specie dall’ottobre 1991 al febbraio 1994) della prestazione lavorativa di progettista, atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale, riconducibile alla natura del rapporto, è svincolata dall'occasione in cui si manifesta la necessità dell'incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell'incarico stesso (Cass. n. 2120/2001).

Né il potere di indicazione che il lavoratore esercita nei confronti di altri lavoratori costituisce, di per sé, una manifestazione della sua subordinazione al datore, dato che è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, mentre diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia impartito.

Quindi, il fatto che il collaboratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio e ferie, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 15001/2000).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Uso illecito di dati personali in ambito disciplinare: monito del Garante privacy

07/07/2025

CCNL Servizi ambientali - Verbale di accordo dell'1/7/2025

07/07/2025

Ccnl Servizi ambientali. Adeguamento Ipca

07/07/2025

Tutela INAIL per i lavoratori delle piattaforme digitali: nuovi chiarimenti

07/07/2025

Medici radiologi e tecnici di radiologia: ecco le prestazioni Inail 2025

07/07/2025

Riscatto e benefici pensionistici per il personale del Corpo forestale

07/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy