La convivenza può avere peso sulla ripartizione della reversibilità

Pubblicato il 16 ottobre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 17636 del 15 ottobre 2012 – per procedere con la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, occorre tenere conto della durata del rapporto, e quindi del “criterio temporale” che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419/1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo; in tale contesto, infatti, è compresa la possibilità di applicare, con discrezionalità, dei correttivi di carattere equitativo.

E tra tali criteri va considerata “la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale”.
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