La convivenza può avere peso sulla ripartizione della reversibilità

Pubblicato il 16 ottobre 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 17636 del 15 ottobre 2012 – per procedere con la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, occorre tenere conto della durata del rapporto, e quindi del “criterio temporale” che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419/1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo; in tale contesto, infatti, è compresa la possibilità di applicare, con discrezionalità, dei correttivi di carattere equitativo.

E tra tali criteri va considerata “la durata dell’eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, senza però possa confondersi la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy