La convivenza è sinonimo di riconciliazione

Pubblicato il 25 agosto 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21001/2008, ha accolto il ricorso di una donna contro le precedenti decisioni di merito che avevano riconosciuto l'istanza di divorzio avanzata dal marito. Per la ricorrente non sussistevano le condizioni di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché, per un certo periodo, la coppia si era riconciliata con ripresa della convivenza. Tuttavia, i giudici di primo e secondo grado avevano considerato che la prova della coabitazione non fosse rilevante, di per sé, per dimostrare l'avvenuta riconciliazione della comunione spirituale tra i coniugi. Esaminata la vicenda, la Suprema Corte ha rilevato come, in realtà, debba essere attribuito valore essenziale agli elementi esteriori inerenti al ripristino della convivenza e alle sue modalità, elementi che costituiscono, da soli, prova presuntiva dell'avvenuta riconciliazione. Nella valutazione delle prove deve, quindi, essere data rilevanza “alla ripresa della coabitazione, quale elemento esteriore e obiettivo avente preminente ed essenziale valenza probatoria”.
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