La Corte di giustizia precisa il concetto di “pratica ingannevole”

Pubblicato il 20 dicembre 2013 I giudici della Corte di giustizia Ue – causa C-281/12, sentenza del 19 dicembre 2013 – hanno precisato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2005/29/CE, va qualificata come ingannevole la pratica commerciale che, “contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio” e “sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Inoltre, continua la Corte, l'articolo 2, lettera k), di tale Direttiva va interpretato nel senso che nella nozione di “decisione di natura commerciale” va fatta rientrare qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.

La precisazione è stata formulata dai giudici europei con pronuncia resa sulla domanda pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata Direttiva, relativamente alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

La domanda, in particolare, era stata presentata nell'ambito di una controversia tra due Srl italiane e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito a una pratica commerciale di queste due società - nella specie la diffusione di volantini pubblicitari che riproducevano prodotti a prezzi stracciati, poi introvabili nei negozi - qualificata come “ingannevole” dall'AGCM medesima.
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