La Corte di giustizia sull'e-commerce

Pubblicato il 08 dicembre 2010 Con sentenza pronunciata lo scorso 7 dicembre relativamente ai procedimenti riuniti n. C-585/08 e C-144/09, la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di competenza giurisdizionale del diritto dell'Unione relativamente ai contratti di consumo in caso di offerte on-line.

In particolare, i giudici europei hanno sottolineato che per stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata “diretta” verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, è necessario “verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi”.

Per la Corte, in particolare, “la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti” sono tutti elementi che possono costituire indizi per ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore. Per contro, la semplice possibilità di accesso del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato sono elementi da ritenere insufficienti.

In ogni caso – conclude la Corte - spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.
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