La Corte di giustizia Ue boccia le differenze Iva

Pubblicato il 30 luglio 2007

Nella disamina della settimana si approfondisce il tema del diritto comunitario, nello specifico vengono trattati due argomenti di grande rilievo: l’Iva e il trattamento fiscale dei dividendi in entrata o uscita.

Nell’obiettivo della realizzazione di un mercato comune con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno europea ha scelto come principale imposta sui consumi l’Iva. Per tale obiettivo è necessario che si applichino nei vari Stati membri legislazioni comuni e uniformi tali da non falsare le condizioni di concorrenza e non ostacolare la libera circolazione delle merci e dei servizi. Per questo il Legislatore comunitario si adopera con la propria normativa nell’armonizzazione delle legislazioni Iva. A far rispettare le regole ai singoli Paesi Ue entra in gioco di Giustizia cui spetta il ruolo del vigile e le cui sentenze sono vincolanti sia per gli Stati sia per le istituzioni europee. Un esempio di intervento in merito a questioni italiane si ha con la sentenza della causa C-228/05 che ha posto fine all’indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sull’acquisto di autoveicoli e delle spese accessorie.        

Inoltre, da anni porta avanti la lotta contro le discriminazioni che alcuni Governi Ue, Italia compresa, pongono a danno di persone fisiche, aziende o fondi pensione di un altro Paese europeo derivanti dal trattamento fiscale dei dividendi in entrata o uscita. Le procedure d’infrazione sono avanzate per indebite restrizioni alla libera circolazione dei capitali garantita dall’articolo 56 dei Trattati europei.

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