La Covip sulla decorrenza delle prestazioni di previdenza complementare

Pubblicato il 19 marzo 2011 La Covip, negli orientamenti approvati il 9 marzo 2011 sulla scia delle precisazioni sollecitate dall’ultima riforma delle pensioni pubbliche obbligatorie (Dl n. 78/2010), chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori pubblici il diritto alla decorrenza della pensione si consegue decorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, rispettivamente a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.

Dunque, secondo la Covip le nuove norme del Dl 78/2010 separano nettamente il momento della maturazione dei requisiti di accesso ad una pensione da quello di decorrenza della pensione stessa.

Altre due sono, poi, le precisazioni importanti rilasciate:

- per quanto riguarda le pensioni private, il diritto alla pensione integrativa si consegue nel momento di maturazione del requisito di accesso alla pensione pubblica, ferma restando un’anzianità di partecipazione al fondo pensione di almeno cinque anni;

- la nuova “finestra mobile” non si applica alla pensione integrativa. Di conseguenza, gli iscritti ai fondi pensione non devono aspettare 12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione pubblica per vedersi erogata la prima rata di pensione complementare.
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