La deduzione per il leasing spalmata almeno su otto anni

Pubblicato il 02 dicembre 2005

Il decreto collegato alla Manovra 2006, convertito in legge lo scorso mercoledì 30, contiene una novità di rilevo che investe il settore delle società immobiliari, che è stabilito determinino il reddito imponibile dei fabbricati abitativi in misura pari al canone di locazione che risulta in contratto, senza la deduzione forfettaria del 15%. L'articolo 7 della legge di conversione dispone, infatti, la soppressione della riduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati che si trovano nei comuni di Venezia e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano), valevole anche per i fabbricati abitativi delle imprese. Un'ulteriore novità - prevista dall'articolo 5-ter del Dl n. 203/05 - rivede le modalità di partecipazione alla determinazione del reddito imponibile dei beni in leasing: la deducibilità dei canoni di leasing, per i beni mobili e per quelli immobili, è ammessa se si rispetta un minimo di durata, che viene individuato nella metà del periodo di ammortamento del bene in relazione all'attività che l'impresa ha esercitato. Per i beni immobili, però, tale durata non può essere inferiore ad otto anni, né superiore a quindici. Va, comunque, tenuto presente che la disposizione opera per i soli contratti di locazione finanziaria che vengono stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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