La dichiarazione incompleta non è omessa: condanna da annullare

Pubblicato il 15 febbraio 2022

Dichiarazione incompleta per mancata compilazione di un quadro? Niente condanna per omessa presentazione della dichiarazione.

Manca un quadro? Dichiarazione incompleta, non omessa

La presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione incompleta - segnatamente, per la mancata compilazione di un apposito quadro - non integra il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, Decreto legislativo n. 74/2000.

Difatti, la rigorosa ed esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata - consistente nella mancata presentazione agli uffici competenti della dichiarazione - non è suscettibile di lettura analogica, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio di legalità.

Omessa presentazione e dichiarazione incompleta: nessuna equiparazione

Così la Terza sezione penale della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 5141 del 14 febbraio 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso di un imputato contro la condanna per omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette ed Iva, impartitagli dai giudici di merito.

Il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza impugnata per difetto di correlazione tra accusa e decisione, in relazione agli artt. 521, 522 e 604 del Codice di procedura penale.

Nella specie, la Corte territoriale aveva ritenuto integrata la condotta omissiva sulla base del fatto che la dichiarazione, pur tempestivamente trasmessa, era stata "in bianco", dato che il quadro RS della stessa non era stato compilato.

Da qui l'erronea affermazione di colpevolezza nonostante, di fatto, l'avvenuta presentazione della dichiarazione. 

I giudici di appello - aveva lamentato l'imputato - avevano erroneamente assimilato, in contrasto con il dettato normativo, l'attività di invio meramente incompleta della dichiarazione, sussumibile all'interno dell'art. 4 del D.lgs. n. 74/2000, alla fattispecie di reato omissivo contestata, rientrante invece nell'ambito applicativo dell'art. 5 del medesimo decreto, così realizzandosi una trasformazione dell'originaria accusa ed un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con conseguente violazione dei diritti della difesa.

Cassazione: reato se le dichiarazioni non sono trasmesse

La Suprema corte ha giudicato fondato tale rilievo, ricordando che il reato di omessa dichiarazione contempla, nel comma primo, la condotta di "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte...". La medesima condotta omissiva è poi contemplata, con riguardo alla dichiarazione, questa volta, di sostituto d'imposta, dal comma primo bis.

Di tutta evidenza - per la Corte - il fatto che il reato in esame può dirsi integrato allorquando, nei termini previsti dalle leggi tributarie, e nel rispetto delle soglie individuate dall'art. 5, il contribuente non trasmetta agli uffici competenti le predette dichiarazioni.

Nella sentenza impugnata, per contro, il reato era stato riconosciuto pur a fronte di presentazione della dichiarazione intervenuta nei termini, per il fatto che la stessa fosse "sostanzialmente in bianco".

Tuttavia, l'operata equiparazione tra omessa presentazione di dichiarazione e presentazione di dichiarazione incompleta non poteva essere condivisa, in quanto fondata, a fronte di una condotta esaustivamente e rigorosamente individuata dalla norma e come tale non suscettibile di alcuna estensione, su una lettura analogica della norma in contrasto con il principio di legalità.

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