La dichiarazione integrativa può seguire la verifica delle Entrate

Pubblicato il 03 settembre 2012 Il caso della sentenza 60/45/12 della Ctr Lombardia riguarda un contribuente che, dopo aver ricevuto in questionario dagli Uffici amministrativi, aveva presentato una dichiarazione integrativa per rettificare alcuni errori materiali presenti nella dichiarazione dei redditi e per rideterminare la plusvalenza operata a seguito della cessione di un'azienda per donazione. Le Entrate però non ne avevano tenuto conto, identificando un corrispettivo maggiore di quanto dichiarato.

I giudici della Commissione specificano che, anche in caso di notifica di un questionario da parte dell'Agenzia delle entrate, al contribuente non è preclusa la possibilità di inviare una dichiarazione integrativa per correggere gli errori commessi in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il DPR n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis, non contiene riferimenti all'inizio della fase della verifica fiscale in relazione alla dichiarazione integrativa.

Inoltre, per quanto riguarda la rideterminazione della plusvalenza, la sentenza precisa che l'amministrazione deve “procedere alla rettifica del corrispettivo di cessione solamente in presenza di fatti certi o di ulteriori presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti che siano aggiuntive rispetto al valore definito ai fini del registro”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy