La donazione si cancella con tassa proporzionale

Pubblicato il 16 novembre 2007

Con la risoluzione n. 329 del 14 novembre 2007, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’atto risolutivo di donazione di immobili per mutuo consenso rappresenta un nuovo trasferimento di diritti reali immobiliari dal donatario al donante, con efficacia ex nunc, pertanto è assoggettabile ad imposta proporzionale propria degli atti traslativi (imposta sulle successioni e donazioni). Dunque, l’atto non può essere considerato l’annullamento di un precedente negozio ma è l’autonoma volontà posta in essere tra soggetti diversi dai protagonisti del precedente contratto. La questione trattata è sorta con la proliferazione delle donazioni dopo l’abrogazione dell’imposta di donazione che ha portato la conseguenza della diffidenza nella ipotetica circolazione del bene successiva alla donazione da parte dell’acquirente nel timore di vedersi tirar dentro le eventuali liti ereditarie.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy