La Dre Emilia Romagna ribadisce il contenuto della risoluzione 395/E/2008 sulle rivalutazioni

Pubblicato il 25 agosto 2010 La Dre Emilia Romagna, con la nota 31 maggio 2010 in risposta all’interpello protocollo n. 909-28406/2010, interviene in chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, nei casi di cessione a titolo oneroso di complessi immobiliari oggetto di accordi con enti territoriali.

Si spiega che, ai fini fiscali, la cessione di fabbricati siti in aree oggetto di piani di recupero è da ritenere cessione di area edificabile, poiché il trasferimento risulta riguardare non i singoli immobili ma l'area su cui gli stessi insistono.

Dunque, l’immobile inserito in aree di recupero, in accordo con il Comune, acquista la natura dell’area su cui è situato perdendo la propria.

In tal caso la plusvalenza che ne deriva è imponibile e può fruire della sostitutiva del 4% - rivalutazione - sul valore di perizia per sterilizzare l’incremento Irpef a tassazione separata, proprio per il fatto che oggetto della cessione non è il singolo immobile ma l'area su cui insiste.
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