La fattibilità economica del concordato spetta al professionista e non al giudice delegato

Pubblicato il 07 marzo 2013 La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza del 27 febbraio 2013, revoca la dichiarazione di fallimento pronunciata da un Tribunale nei confronti di una Srl, ribadendo come l’unica valutazione che può essere fatta dal giudice delegato sull’istituto del concordato preventivo sia quella relativa al rispetto della disciplina giuridica, non potendo l’autorità giudiziaria emettere alcun giudizio relativo all’aspetto pratico ed economico del piano progettato.

Partendo dalla recente sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione – la n. 1521 del 23 gennaio – i giudici fiorentini ne forniscono una lettura più ampia e favorevole agli studi professionali chiamati a predisporre i progetti di concordato.

Infatti, considerando illegittimo il giudizio del tribunale sulla fattibilità economica del concordato che ha portato a dichiarare inammissibile la proposta, la Corte d'Appello ha voluto sottolineare l’importanza dell’operato dei professionisti chiamati ad attestare i piani di concordato preventivo, come pure quella dei creditori, chiamati a farsi carico dei relativi profili di rischio, sempreché siano stati opportunatamente informati sul merito della proposta.

Per quanto attiene il margine di sindacato del giudice, invece, si sottolinea come questo deve essere limitato al contenuto della proposta e alla sua fattibilità giuridica “intesa come idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione del suo contenuto”, escludendo a priori che il giudice possa entrare nel merito del profilo di rischio economico che è a carico dei creditori correttamente informati.
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