Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) sotto la lente dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il 25 marzo 2024

Con l’approfondimento del 25 marzo 2024, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza i requisiti e gli adempimenti relativi al nuovo regime speciale di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) di cui alla legge di Bilancio 2023.

Le prestazioni occasionali in agricoltura (LOAgri) sostituiscono, in via transitoria, il Contratto di prestazione occasionale (CPO) per il biennio 2023-2024.

I soggetti interessati

Il lavoro occasionale in agricoltura è una tipologia contrattuale destinata alle prestazioni di lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia. Il lavoratore che rende tale prestazione è definito OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato).

Possono ricorrere al LOAgri, i datori di lavoro iscritti alla gestione contributiva agricola purchè:

Possono ricorrere alla nuova tipologia contrattuale, le seguenti categorie di lavoratori:

Ai fini dell’accesso al contratto di lavoro occasionale è richiesto che i predetti soggetti (ad eccezione dei pensionati) non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) nei 3 anni precedenti rispetto all’instaurazione del rapporto lavorativo LOAgri

Svolgimento del rapporto di lavoro

La durata massima delle prestazioni occasionali è pari a 45 giorni lavorativi, tale limite è stabilito con riferimento alla totalità dei rapporti LOAgri intrattenuti dal lavoratore, e non per singolo contratto o con riferimento al singolo datore di lavoro.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:

Le agevolazioni per i lavoratori

Di seguito si indicano le speciali agevolazioni in capo al lavoratore assunto occasionalmente a tempo determinato in agricoltura:

Le sanzioni

La Fondazione Studi analizza le eventuali conseguenze derivanti dall’uso non rispettoso del LOAGri:

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