La fragilità mentale non determina inadeguatezza al ruolo di padre

Pubblicato il 21 gennaio 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 23913 del 2012 – è da ritenere inadatto a ricoprire il ruolo di padre esclusivamente il soggetto che sia ”stabilmente inserito nella criminalità organizzata o sia detenuto per gravi reati, in ragione delle connotazioni fortemente negative sulla personalità del minore che tale ambiente può determinare”, ma non la persona affetta da una psicopatologia come la alessimia.

E’ la stessa Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – ricorda la Corte – ad affermare, al suo articolo 7, il diritto del minore a conoscere i suoi genitori, diritto che può trovare limiti solo se dalla pura e semplice attribuzione della genitorialità possa derivare un danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del bambino. Circostanza non rinvenibile nel caso esaminato in cui, secondo i consulenti tecnici d'ufficio interpellati dal giudice, la patologia del padre non impediva a quest’ultimo, anche se mentalmente fragile, di svolgere il suo ruolo.
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