La fusione può ridurre il capitale sociale complessivo

Pubblicato il 12 dicembre 2008

In presenza di una fusione per incorporazione, è possibile che il capitale sociale post fusione della società incorporante risulti inferiore rispetto alla sommatoria dei capitali sociali ante fusione dell'incorporante medesima e dell'incorporata. Tale eventualità è nella fisiologia del sistema, che tutela, in ogni caso, gli interessi dei terzi creditori con il diritto all'opposizione nei 60 giorni successivi (30 giorni in caso di fusioni cui non partecipano società azionarie) alla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di fusione.

In caso di fusioni proprie, poi, il capitale sociale post fusione della società risultante può essere liberamente fissato dagli amministratori nel progetto di fusione; conseguentemente, la circostanza che il capitale sociale di costituzione della società risultante possa essere inferiore alla sommatoria dei capitali sociali ante fusione delle società fuse non rappresenta soltanto una eventualità fisiologica del sistema, ma può derivare anche da una libera scelta degli amministratori, equiparabile a una vera e propria riduzione del capitale sociale “complessivo”.

In tale situazione, è lecito chiedersi se non possa - il tempo di attesa tra la data di iscrizione sul registro delle imprese della delibera di approvazione del progetto di fusione e la data a decorrere dalla quale è possibile la stipulazione dell'atto - essere inferiore ai 90 giorni previsti per le ipotesi di riduzione volontaria del capitale sociale dagli articoli 2306, 2445 e 2482 c.c..

In senso contrario la Massima L. A. 31 del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari, dove non si distingue tra fusioni per incorporazione e fusioni proprie ma si sottolinea che è nella fisiologia delle operazioni di fusione poter determinare una società con un capitale sociale inferiore alla sommatoria dei capitali sociali delle società danti causa.

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