La giustificazione della spesa, anche se tardiva, esclude il peculato

Pubblicato il 12 ottobre 2011 La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36718 dell'11 ottobre 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per peculato continuato l'ex sindaco di Pagani, Alberico Gambino, sulla base di una serie di pagamenti dallo stesso effettuati con la carta di credito intestata al Comune, datagli in uso per spese connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali, e per i quali non era stata immediatamente allegata la documentazione giustificativa di spesa.

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, le corti di merito avevano errato nel ritenere come prova negativa la circostanza che l'imputato avesse fornito solo in un secondo momento, al Comune, i giustificativi delle spese. Ciò che rileva – si legge nel testo della decisione - è che la spesa sostenuta dimostri in modo trasparente e chiaro la realizzazione di uno scopo pubblico e non la canalizzazione del denaro ad un fine personale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

Reddito di libertà: aumento a 530 euro e ripartizione delle risorse

10/04/2026

Comunicazione rilevante Global minimum tax: regole, termini e invio

10/04/2026

Casa familiare intestata a un coniuge: indennizzo all'altro se c’è sproporzione

10/04/2026

Visto di conformità leggero: controllo anche sostanziale

10/04/2026

Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

10/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy