La lesione del diritto alla privacy va provata

Pubblicato il 05 agosto 2011 E' stato respinto da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 17014 del 4 agosto 2011 – il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa avanzata nei confronti di un istituto di credito a fronte dell'asserita violazione della propria privacy.

Nel dettaglio, la correntista aveva affidato ad una persona di fiducia l'incarico di effettuare per suo conto un versamento in banca e, in tale frangente, l'addetto allo sportello aveva consegnato a questo soggetto il saldo del conto corrente della cliente.

I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza impugnata ritenendo che la lesione del diritto alla privacy non era stata, nella specie, adeguatamente provata come, per contro, avrebbe dovuto essere alla stregua di ogni altro danno non patrimoniale.
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