La lieve entità può prevalere sulla recidiva

Pubblicato il 16 novembre 2012 E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante relativa al fatto di “lieve entità” di cui all’articolo 73, comma 5, del DPR n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) rispetto alla recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma, del Codice penale.

E’ quanto sancito dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 251 del 15 novembre 2012, con la quale sono stati ritenuti fondati gli assunti di illegittimità della norma censurata per come sollevati dal Tribunale di Torino nell’ambito di un giudizio abbreviato, successivo all’instaurazione di un processo direttissimo, aperto nei confronti di una persona accusata di avere illegalmente detenuto e ceduto 0,40 grammi di cocaina. All’imputato era, altresì, contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, avendo subìto quattro condanne per fatti commessi dal 2006 al 2010, relativi a vari episodi di cessione illecita di sostanze stupefacenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy