La mancata contestazione del rendiconto non comporta la decadenza dal diritto di agire

Pubblicato il 17 dicembre 2010 Con sentenza n. 24548 dello scorso 2 dicembre, la Prima sezione civile della Cassazione ha spiegato che il cliente di una società di investimento mobiliare non decade dal diritto di agire in giudizio per far valere la responsabilità del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato.

Infatti – sottolineano i giudici di legittimità - “nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell'omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore”.

In ogni caso, sarà il giudice a dover valutare, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame, che il comportamento passivo del cliente, al pari di quello del gestore, sia improntato a buona fede.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy