Contributo per l’avvio di impresa nel digital & green: come fare domanda
Pubblicato il 01 dicembre 2025
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In continuità con quanto preannunciato nella circolare n. 147 del 27 novembre 2025, l’INPS, con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025, ha illustrato le modalità di riconoscimento del contributo economico per l’avvio di un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dal decreto Coesione (articolo 21, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).
L’aiuto economico è riconosciuto ai soggetti disoccupati under 35 che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nel digital & green.
La misura è finanziata a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 FSE+ - Priorità 1 “Facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani (Occupazione giovanile)”.
Requisiti di accesso
L’INPS ricorda che possono accedere all’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori indicati dal decreto attuativo interministeriale 3 aprile 2025, in vigore dal 15 maggio 2025.
Tali soggetti devono possedere, contestualmente, alla data di avvio dell’attività:
- età inferiore a 35 anni;
- stato di disoccupazione (articolo 19 del .lgs. n. 150/2015 e articolo 4, comma 15-quater, decreto-legge n. 4/2019).
Per le società, è riconoscibile il beneficio a un solo socio, purché in possesso dei requisiti previsti.
Attività economiche ammesse
L’INPS, con la circolare n. 148/2025, elenca i settori (macro-aree e singoli previsti dal decreto attuativo) con i relativi codici Ateco 2007 a 2 o 3 digit vigenti al 31 dicembre 2024.
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
H - Trasporto e magazzinaggio
J - Servizi di informazione e comunicazione
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
Poiché dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025, in allegato alla circolare n. 148/2025, è riportata la tabella di corrispondenza aggiornata dei codici (Allegato n. 1).
Natura dell’aiuto di Stato
Il contributo all'autoimpiego costituisce aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea (SA.118991) ed è soggetto a registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale 3 aprile 2025, la fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Capo I e dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Condizioni cumulative previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014
È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative
a) Assenza di rilevazione di attività preesistenti
L’impresa non deve aver rilevato l’attività di un'altra impresa. È consentita un’unica deroga: l’acquisizione è compatibile solo quando il fatturato dell’attività rilevata è inferiore al 10% del fatturato dell’impresa ammissibile nell’esercizio precedente l’acquisizione.
b) Divieto di distribuzione di utili
L’impresa non deve aver ancora proceduto alla distribuzione di utili.
c) Assenza di acquisizioni o concentrazioni rilevanti
L’impresa non deve aver acquisito un altro soggetto economico né essere stata costituita mediante concentrazione, salvo che il fatturato dell’impresa acquisita sia inferiore al 10% del dell'impresa ammissibile nell’esercizio precedente; oppure, nel caso di concentrazione, il fatturato dell’impresa risultante non superi di più del 10% il fatturato combinato delle imprese partecipanti nell’esercizio precedente la concentrazione.
Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, i cinque anni decorrono dalla prima tra le seguenti date: avvio dell’attività o primo assoggettamento fiscale.
Le imprese nate da concentrazione tra imprese già ammissibili agli aiuti restano ammissibili per cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
Sono invece esclusi i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato da recuperare non rimborsati (clausola Deggendorf),
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, inoltre, rientrano nella categoria delle piccole imprese quelle che occupano meno di 50 addetti e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. I due requisiti devono essere valutati congiuntamente.
La fruizione del contributo è vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l’avviamento dell’attività economica e il mantenimento dell’impresa nei periodi coperti dall’incentivo.
Tali spese devono essere coerenti con il piano aziendale presentato e devono essere corredate da documentazione chiara e dettagliata e idonea codificazione contabile, in conformità alla normativa FSE+ e alle regole di gestione degli aiuti di Stato.
Le imprese beneficiarie devono trasmettere ogni anno all’Autorità di Gestione un’attestazione di spesa riferita ai costi effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento.
Tale attestazione è sottoposta alle verifiche di gestione effettuate dalla stessa Autorità, che ne controlla la correttezza, la coerenza e la conformità alla normativa applicabile.
Misura e decorrenza del contributo
Il contributo ammonta a 500 euro mensili, è riconosciuto fino a 36 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2028 ed è erogato annualmente in via anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
I limiti di spesa sono ripartiti per categorie di Regioni (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate).
L’INPS specifica che:
- per le attività avviate prima del 28 novembre 2025 (data di pubblicazione della circolare n. 148/2025), il contributo è riconosciuto dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025,
- per le attività avviate dopo il 28 novembre 2025, il contributo decorre dal mese successivo alla domanda.
Modalità e termini di presentazione della domanda
L’INPS definisce puntualmente modalità e termini di presentazione della domanda.
La domanda del contributo per l’avvio dell’attività deve essere presentata all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica e contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’impresa;
b) l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;
c) i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.
La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.
L’INPS chiarisce che
- se l’avvio dell’attività imprenditoriale è antecedente al 28 novembre 2025 (data di pubblicazione della circolare n. 148/2025), il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.
- per le attività imprenditoriali avviate, invece, in data successiva al 28 novembre 2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale.
NOTA BENE: Per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.
Sono considerate valide ai fini del riconoscimento del contributo solo le Comunicazioni Uniche che determinano l’effettivo avvio dell’attività:
- “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”.
- “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese”.
Diversamente, poiché l’accesso al contributo richiede l’effettivo avvio dell’attività, la Comunicazione Unica di “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica” non soddisfa tale requisito. Di conseguenza, le domande presentate entro 30 giorni da questa comunicazione non sono ammissibili.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche del sito INPS, accedendo con credenziali SPID (livello 2), CIE 3.0, CNS o eIDAS e selezionando la voce “Incentivo Decreto Coesione”.
Dopo l’invio, l’utente può consultare ricevute, stato della domanda, eventuali motivi di reiezione, presentare il riesame, aggiornare le modalità di pagamento e visualizzare i provvedimenti nella sezione “Le mie domande”.
Chi non possiede un’identità digitale può presentare la domanda tramite patronato. In alternativa, è possibile richiedere il contributo tramite il Contact Center Multicanale.
Profili sanzionatori
Chi percepisce il contributo senza averne diritto, oppure lo mantiene dopo la perdita di un requisito di accesso o di fruizione, è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite a partire dal mese successivo alla perdita del requisito, restando ferma l’eventuale responsabilità penale.
Regime fiscale
Il contributo non concorre alla formazione del reddito e, pertanto, ai fini fiscali, non è soggetto a ritenuta.
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