La mancata presentazione del Durc non costituisce reato

Pubblicato il 01 giugno 2011 Con sentenza n. 21780 depositata lo scorso 31 maggio 2011, la Terza sezione penale della Cassazione ha annullato la condanna impartita ai sensi della lettera a) dell'articolo 44 del Dpr 380/2001 nei confronti di due amministratori di una società cooperativa per aver omesso, nell'ambito di un subappalto, di presentare il documento di regolarità contributiva (Durc) della srl a cui erano stati affidati i lavori.

Secondo i giudici di Cassazione, l'omessa presentazione del Durc - documento che afferisce esclusivamente a un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio - costituisce un illecito amministrativo e non un reato penale.

Ed infatti, il Durc è un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla disciplina in vigore a favore di Inps, Inail e casse edili; la sua mancata presentazione, non incidendo sul governo del territorio, può avere conseguenze solo sul piano amministrativo (sospensione del titolo abilitativo e sanzione pecuniaria).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy