La modifica del piano non muta la proposta di concordato

Pubblicato il 05 marzo 2014 Per la Corte d'appello di Firenze – sentenza n. 262 del 10 febbraio 2014 – la proposta di concordato preventivo non può considerarsi modificata a seguito della correzione del piano allegato alla documentazione.

Nel caso di specie, dopo il deposito della proposta di concordato preventivo da parte di una società, il commissario giudiziale aveva avanzato delle osservazioni sulla fattibilità del piano allegato, proponendo alcune modifiche.


Modifiche che erano state, quindi, recepite dalla società la quale aveva provveduto al deposito di un'integrazione del piano, poi comunicato anche ai creditori, rispetto al quale il commissario aveva presentata motivato parere favorevole all'omologazione.

Il tribunale, tuttavia, ritenendo che la proposta non potesse essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto, aveva rigettato la richiesta di omologazione, e dichiarato, altresì, il fallimento della società.

La decisione è stata, tuttavia, ribaltata dalla Corte di secondo grado secondo la quale, alla luce di quanto previsto dall'articolo 179 della Legge fallimentare, non poteva dirsi concretizzata alcuna irregolarità.
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