La modificazione soggettiva non determina esclusione

Pubblicato il 18 ottobre 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 7276 del 1° ottobre scorso, ha negato che possa derivare esclusione automatica, in conseguenza di modificazione soggettiva, del soggetto che sia risultato aggiudicatario di un affidamento di pubblico servizio . 

Per il Collegio, “il principio dell'immodificabilità soggettiva dell’offerente, delineato nell’invocata previsione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è stato progressivamente ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa anche sotto l’influenza del diritto comunitario” tanto che "qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice". 

La modificazione soggettiva – precisa il Consiglio – non può quindi essere considerata come evento suscettibile di pregiudicare l'ammissione alla gara, l'eventuale successiva aggiudicazione e, infine, la stipula del contratto.
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