La norma antielusiva colpisce anche le società che potrebbero essere operative

Pubblicato il 12 ottobre 2011 Per effetto della nuova disciplina sulle società non operative, ex Dl 138/2011, il reddito del 2011 può valere l’etichetta di società di comodo per l’anno 2012. Non sarà sufficiente a disapplicare la norma l’operatività del 4° anno, se due anni su tre precedenti siano in perdita e uno abbia un reddito inferiore al minimo secondo il test. Ma di più: non si disapplica la norma antielusiva se la società è tornata in attivo e ha superato il test dei ricavi, neanche nel caso dichiarasse un reddito imponibile di molto superiore al minimo.

Altra novità, nell’ambito della lotta a chi sfugge alle tasse, che porterà conseguenze importanti è la regola del riscontro da parte del Fisco di un fondato pericolo di non poter riscuotere la pretesa. L’accertamento esecutivo porta all’esecuzione forzata almeno dopo 270 giorni dalla notifica, tranne in caso di pericolo fondato della riscossione, che abbrevia i tempi ed esige il 100% della pretesa. Ma è da evidenziare che la ricaduta potrebbe avere un ulteriore risvolto: quello penale. La volontà del contribuente di sottrarsi alla riscossione, requisito per il riscontro del pericolo fondato, che integra la fattispecie di danno se riguarda atti dell’accertato compiuti dopo la notifica, può sfociare in una denuncia di ipotesi di reato (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) all’autorità giudiziaria.
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