La notifica della sentenza personalmente alla parte è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

Pubblicato il 14 giugno 2011 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 – la notificazione in forma esecutiva della sentenza effettuata personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito ai sensi degli articoli 170, primo comma, e 285 cpc, - nel regime anteriore alla legge 23 febbraio 2006, n. 51 –, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia per il notificante che per il notificato. Per l'ordinamento – precisa la Corte – ciò che rileva non è la conoscenza effettiva, “ma la predisposizione di quegli schemi legali tipici ai quali un tale effetto è riconosciuto”.

E tale principio – si legge nel testo della decisione - è da considerare tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell'articolo dell'articolo 326 Codice procedura civile e compatibile con il novellato articolo 111 Costituzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Sulla scorta di tali assunti i Supremi giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla parte appellante la decisione di primo grado, relativa ad un procedimento per risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, che si era vista dichiarare inammissibile il proprio atto di appello per tardività della notifica eseguita oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta, nella specie, alla parte personalmente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy