La notifica della sentenza personalmente alla parte è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

Pubblicato il 14 giugno 2011 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 – la notificazione in forma esecutiva della sentenza effettuata personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito ai sensi degli articoli 170, primo comma, e 285 cpc, - nel regime anteriore alla legge 23 febbraio 2006, n. 51 –, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia per il notificante che per il notificato. Per l'ordinamento – precisa la Corte – ciò che rileva non è la conoscenza effettiva, “ma la predisposizione di quegli schemi legali tipici ai quali un tale effetto è riconosciuto”.

E tale principio – si legge nel testo della decisione - è da considerare tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell'articolo dell'articolo 326 Codice procedura civile e compatibile con il novellato articolo 111 Costituzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Sulla scorta di tali assunti i Supremi giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla parte appellante la decisione di primo grado, relativa ad un procedimento per risarcimento danni derivanti da sinistro stradale, che si era vista dichiarare inammissibile il proprio atto di appello per tardività della notifica eseguita oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta, nella specie, alla parte personalmente.
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