La nullità della procedura prefallimentare travolge tutti gli atti consequenziali

Pubblicato il 14 settembre 2011 Per la Cassazione – ordinanza n. 18762 del 13 settembre 2011 – in caso di nullità della procedura prefallimentare sono travolti “tutti gli atti consequenziali, ivi incluso il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza relativa e il giudizio di secondo grado”; il giudice è, così, obbligato, nell’ipotesi di una nuova fase procedimentale prefallimentare, a fare riferimento solo alle situazioni attuali, non potendo contare su fatti riferibili alla precedente procedura.

Nella specie, la nullità della procedura prefallimentare in conseguenza di mancata o inesatta convocazione del debitore annullava la sentenza di fallimento e, in generale, tutti gli atti precedenti e successivi.

Secondo i giudici della Sesta sezione, infatti, la procedura prefallimentare non può paragonarsi a un processo di cognizione ordinaria, “essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy