La nuova divisione a domanda congiunta demandata ad un professionista

Pubblicato il 17 agosto 2013 L'articolo 76 del Decreto legge n. 69/2013, nella sua ultima versione modificata dalla relativa legge di conversione, introduce, nel Codice di procedura civile, il nuovo articolo 791-bis relativo a “Divisione a domanda congiunta” prevedendo che, qualora non sussista controversia sul diritto alla divisione nè sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione “possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione”.

La divisione a domanda congiunta demandata ad un professionista, dunque, consiste in una procedura più semplificata rispetto alla divisione giudiziale ordinaria, che potrà essere presentata qualora non sussistano controversie sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali.
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