La nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Pubblicato il 22 maggio 2015 La misura degli interessi di mora è stata fissata al 4,88% a decorrere dal 15 maggio 2015 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000.

Questo è quanto ha comunicato l’INPS con circolare n. 102 del 21 maggio 2015.

Si ricorda che la norma citata dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
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