La parcella va pagata da chi conferisce l'incarico

Pubblicato il 21 aprile 2011 Con sentenza n. 9058 depositata il 20 aprile 2011, la Seconda sezione civile di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato che aveva attivato un procedimento monitorio al fine di vedersi riconosciuto il pagamento delle prestazioni professionali eseguite nei confronti di alcuni fratelli per la redazione di un atto di divisione.

Dalla valutazione degli elementi istruttori raccolti, in particolare, i giudici di merito avevano ritenuto che non potesse dirsi dimostrato il conferimento dell'incarico da parte degli intimati e che, in realtà, il professionista avesse agito esclusivamente su mandato di alcuni dei fratelli.

Il legale si era quindi opposto alla decisione sostenendo che la sua prestazione era comunque andata a favore di tutti i fratelli. Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta priva di pregio dai giudici di legittimità i quali hanno giudicato che la stessa non si poneva certamente in contrasto logico e giuridico con l'accertamento secondo cui il professionista ricevette l'incarico non dai soggetti intimati ma da altri interessati. Trattasi – precisa la Corte – “di valutazioni autonome, di cui l'una non esclude ma nemmeno fa presumere l'altra”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

14/05/2025

Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 maggio 2025 (con Podcast)

14/05/2025

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025: istruzioni Inps

14/05/2025

Vigilanza sui CED e lotta all’abusivismo: quali verifiche fa l’Ispettorato

14/05/2025

Sopravvenienze attive da sentenza: rileva il deposito, non il giudicato

14/05/2025

Decreto PA approvato in GU: misure fiscali

14/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy