Ccnl servizi in appalto per Ministero difesa. Rinnovo

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Con ipotesi di accordo 18 dicembre 2025 Fise Assomanovalanza e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil hanno rinnovato il Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto per conto dell'amministrazione delle difesa, interni, giustizia, forze dell'ordine e amministrazioni militari (Cod. Cnel ID11). L'accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 e le parti scioglieranno la riserva entro il 15 gennaio 2026. Vai al testo dell'accordo

Parte economica

Previsti aumenti retributivi con decorrenzagennaio 2026, settembre 2026, gennaio 2027, settembre 2027, gennaio 2028 e settembre 2028. 

Welfare contrattuale
Le parti hanno inoltre concordato di destinare € 15/mese, con riferimento al livello 5, a forme di welfare contrattuale collettivo, così suddivise:

  • € 10/mese per 12 mensilità da destinare al Fondo di assicurazione sanitaria collettiva Enfea Salute-Confapi;
  • € 5/mese per 12 mensilità da destinare all'ente bilaterale Enfea.

Premi di risultato
Al fine di incentivare la contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici legati alla produttività, una quota del trattamento retributivo complessivo riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2026-31 dicembre 2028 viene destinata alla definizione o all'incremento dei premi di risultato contratti a livello aziendale.

Le quote spettanti ai lavoratori saranno misurate ed erogate annualmente a livello aziendale sotto forma di una tantum secondo modalità definite negli accordi aziendali.

Le aziende che non avranno sottoscritto alcun accordo sul premio di risultato corrisponderanno, a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione, l'importo perequativo di € 17,00, sul livello 5, per 12 mensilità (€ 204/anno 2027; € 204/anno 2028).

Periodo di prova

Il periodo di prova viene modificato come di seguito riportato:

  • 90 giorni calendariali per i quadri e impiegati direttivi;
  • 45 giorni calendariali per i dipendenti con qualifica di impiegato;
  • 20 giorni calendariali per i dipendenti con qualifica di operaio.

Contratto a tempo determinato

Dal 18 dicembre 2025 l'apposizione di un termine è consentita anche per le specifiche esigenze indicate nell'accordo 18 dicembre 2025.

Durata
La durata dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, con­clusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indi­pendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i termini di legge, superati i quali il lavoratore sarà assunto a tempo indetrminato.

Limite percentuale
Il personale assunto a termine non può eccedere il limite del 20%, in media annua, dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (i lavoratori part time sono considerati in proporzione all'orario di lavoro di cui al contartto individuale). Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

Le suddette proporzione si intendono riferite al singolo appalto.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine con causali escluse a norma di legge.

Malattia
Per i lavoratori disabili computati ai sensi della L. 68/1999 o fruitori di permessi ex L. 104/1992, art. 33, comma 6, il diritto alla conservazione del posto è esteso a 18 mesi in caso di rapporto pari o superiore a 18 mesi; in caso di rapporto inferiore a 18 mesi il diritto alla conservazione del posto sarà pari all'intera durata del rapporto di lavoro.

Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza è riconosciuto:

  • al lavoratore a termine stagionale rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
  • al lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determnato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mensioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Il suddetto diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà entro rispettivamente 3 mesi (attività stagionali) e 6 mesi (tempo indeterminato) dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Periodo di prova
In caso di assunzione a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In caso di rinnovo di un contratto, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Contratto a tempo parziale

Viene elevata a 4 ore la durata della prestazione minima giornaliera continuativa che il personale part time può essere chiamato a svolgere.

Clausole elastiche
Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione, la quota oraria della retribuzione globale è maggiorata del 20% (comprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali).

Orario di lavoro

Il periodo massimo di riferimento ai fini del calcolo della durata media settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) viene fissato a 4 mesi (elevabile a 6 mesi con accordi di secondo livello per necessità connesse a variazione di intensità dell'attività lavorativa o tecniche, produttive e organizzative).

Malattia

Per i lavoratori disabili computati ai sensi della L. 68/1999 o fruitori di permessi ex L. 104/1992, art. 33, comma 6, il diritto alla conservazione del posto è esteso a 18 mesi.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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