La paternità può essere disconosciuta entro un anno dalla conoscenza dell’adulterio

Pubblicato il 27 marzo 2013 Ai fini dell’esperimento dell’azione di disconoscimento di paternità, il dies a quo del termine di un anno va collocato nel momento della scoperta dell’adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell’incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che si intende disconoscere.

E’ questo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che viene ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 7581 depositata il 26 marzo 2013, nell’ambito di una controversia in cui un uomo si era visto respingere l’azione di disconoscimento della paternità dei due figli, proposta due anni dopo che era venuto a sapere dell’adulterio della moglie. La prova della conoscenza dell'adulterio, nel caso in esame, era stata ritenuta acquisita alla luce delle stesse affermazioni contenute nell'atto di citazione “correttamente ritenute dal primo giudice aventi contenuto confessorio circa la certezza e non già il semplice sospetto delle relazioni della moglie con i due convenuti, attestanti durata e intensità affettiva di quegli stretti legami”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy