La polizza vita non fallisce

Pubblicato il 16 maggio 2008

La Suprema corte (Cass. Civ. sezioni unite 31/3/2008 n. 2871) decreta che a seguito della dichiarazione di fallimento rimane in vigore il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito, mettendo così fine al contrasto giurisprudenziale, sorto dopo le sentenze del 3 dicembre 1988 n. 654 e del 26 giugno 2000 n. 8676, con l’orientamento tradizionale dell’art. 1923 c.c., comma 1 che recita: “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva” e dell’art. 46, comma 5 della legge fallimentare. Le S.U. pongono fine alla vexata quaestio definendo che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, invece agire in revocatoria relativamente ai premi pagati ai sensi dell’art. 1923, comma 2 c.c. e dell’art. 67 della legge fallimentare.

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