La posta rallenta l’appello

Pubblicato il 06 giugno 2006

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è 60 giorni, che decorrono dalla notifica di essa a istanza di parte. Salvo quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, a norma del quale se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza alla controparte (solo, però, tramite ufficiale giudiziario, poiché l’articolo esclude l’idoneità della notificazione eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale) si applica l’articolo 327 del Codice di procedura civile. Come disposto da questa seconda norma, la possibilità di impugnare decade decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, termine temporale che aumenta di quarantasei giorni (dunque un anno e quarantasei giorni in totale) considerato il periodo della sospensione dei termini processuali, ovvero dal 1° agosto al 15 settembre. E’ quanto afferma la sentenza della Cassazione 4940 dell’8 marzo 2006.

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