La posta rallenta l’appello

Pubblicato il 06 giugno 2006

Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è 60 giorni, che decorrono dalla notifica di essa a istanza di parte. Salvo quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, a norma del quale se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza alla controparte (solo, però, tramite ufficiale giudiziario, poiché l’articolo esclude l’idoneità della notificazione eseguita direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale) si applica l’articolo 327 del Codice di procedura civile. Come disposto da questa seconda norma, la possibilità di impugnare decade decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, termine temporale che aumenta di quarantasei giorni (dunque un anno e quarantasei giorni in totale) considerato il periodo della sospensione dei termini processuali, ovvero dal 1° agosto al 15 settembre. E’ quanto afferma la sentenza della Cassazione 4940 dell’8 marzo 2006.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus arredo confermato per il 2026

02/04/2026

Bonus mobili prorogato alle spese del 2026

02/04/2026

Nuova convenzione Inps ed enti bilaterali: F24, UniEmens e costi

02/04/2026

Global minimum tax operativa dal 31 marzo 2026: modelli, software e prime scadenze

02/04/2026

IRAP: deducibile il lavoro all’estero senza stabile organizzazione

02/04/2026

La gestione delle trasferte e dei rimborsi ai lavoratori dipendenti

02/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy